Un'analisi giuridica della dispensa dalla licenza media per i candidati ultraventenni alla luce del nuovo quadro normativo
Diritto scolastico — Anno scolastico 2025/2026
1. Premessa
Con il Decreto Ministeriale n. 218 dell'11 novembre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha riscritto organicamente la disciplina degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, sostituendo integralmente il precedente D.M. 5 del 8 febbraio 2021. Il provvedimento, registrato dalla Corte dei Conti il 27 novembre 2025 ed in vigore dall'anno scolastico 2025/2026, si inserisce nel contesto del contrasto ai cosiddetti diplomifici avviato dal D.L. 45/2025 (convertito con L. 79/2025).
Fra le numerose novità introdotte, una in particolare ha generato incertezza applicativa negli ambienti delle scuole paritarie e dei centri di preparazione agli esami: la scomparsa della dispensa dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio per i candidati che abbiano compiuto il ventitreesimo anno di età. Una norma trentennale, prevista dall'art. 193, comma 3 del D.Lgs. 297/1994, che consentiva agli adulti di accedere agli esami di idoneità anche in assenza della licenza media, è ora di fatto ignorata dal regolamento attuativo vigente. Ma è stata davvero abrogata? E con quali conseguenze pratiche?
2. Il quadro normativo previgente: la doppia dispensa dell'art. 193, comma 3
Per comprendere la portata della questione occorre ricostruire il regime anteriore al D.M. 218/2025.
L'art. 193, comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) stabiliva, nella sua formulazione originaria:
«Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.»
La norma articolava dunque due distinte dispensazioni, progressivamente più ampie al crescere dell'età anagrafica del candidato:
Prima dispensa — 18 anni: il candidato maggiorenne non è tenuto a rispettare l'intervallo temporale prescritto dal conseguimento della licenza media. È sufficiente essere in possesso della licenza media stessa, indipendentemente da quando sia stata conseguita. Questa dispensa operava, e tuttora opera, nell'interesse di chi ha interrotto gli studi e intende riprenderli da adulto senza dover "aspettare" gli anni corrispondenti al percorso ordinario.
Seconda dispensa — 23 anni: il candidato che nell'anno in corso abbia compiuto o compia il ventitreesimo anno di età non è tenuto a presentare nessun titolo di studio inferiore, licenza media inclusa. La norma era chiaramente pensata per quegli adulti che, per ragioni anagrafiche, avevano comunque superato di gran lunga l'età ordinaria di conseguimento del titolo e per i quali pretendere la documentazione del percorso scolastico pregressa avrebbe costituito un onere sproporzionato rispetto al fine.
Nel sistema precedente, questa disposizione era recepita anche dall'O.M. 90/2001 e dalle successive ordinanze annuali sugli esami, che ne ribadivano l'applicazione in sede attuativa.
3. Il D.M. 218/2025 e il silenzio sulla dispensa per i 23 anni
L'art. 4, comma 5 del D.M. 218/2025, che disciplina i requisiti di ammissione agli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado, recita:
«L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.»
Il confronto con la norma del Testo Unico è eloquente: il decreto ministeriale recepisce la prima dispensa (18 anni/intervallo), ma omette completamente la seconda (23 anni/qualsiasi titolo). Il risultato è che, nel perimetro applicativo del D.M. 218/2025, la licenza media è richiesta a tutti i candidati senza eccezioni anagrafiche oltre la soglia dei 18 anni.
Va precisato che l'art. 8 del D.M. 218/2025, nel disciplinare l'entrata in vigore, dispone che «a decorrere dal quale non saranno più applicabili le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2021, n. 5»: la disapplicazione espressa riguarda esclusivamente il D.M. 5/2021, non il Testo Unico.
4. Il nodo giuridico: un decreto ministeriale può sopprimere una norma di legge?
La risposta, sul piano teorico, è netta: no. Il principio della gerarchia delle fonti del diritto, sancito dall'art. 1 delle Preleggi al codice civile, impedisce a una fonte normativa secondaria (quale è il decreto ministeriale) di derogare o abrogare una fonte primaria (quale è il decreto legislativo). Il D.M. 218/2025 può tutt'al più dare attuazione alla legge o colmare spazi da essa lasciati aperti; non può — nemmeno implicitamente — renderla inapplicabile.
Ciò significa che l'art. 193, comma 3 del D.Lgs. 297/1994, nella parte relativa alla dispensa per i 23 anni, è formalmente ancora in vigore. Non è intervenuta alcuna abrogazione espressa da parte di una fonte di pari grado (decreto legislativo o legge ordinaria), né risulta una abrogazione tacita per incompatibilità con norme successive di rango primario.
Si pone tuttavia un problema di coordinamento applicativo: la disciplina attuativa vigente (il D.M. 218/2025) non prevede questa dispensa, e le scuole — che applicano il decreto ministeriale come riferimento operativo quotidiano — di fatto non la riconosceranno.
5. Le due possibili letture interpretative
Di fronte a questa tensione normativa, si delineano due orientamenti interpretativi.
5.1 Interpretazione restrittiva (sistematica)
Secondo questa lettura, il D.M. 218/2025 costituisce la disciplina di settore vigente e organicamente strutturata per gli esami di idoneità. In quanto tale, esaurisce la regolamentazione della materia nel perimetro ad essa assegnato, rendendo residuale ogni norma del Testo Unico non espressamente richiamata. La mancata menzione della dispensa per i 23 anni non sarebbe una dimenticanza, bensì una scelta deliberata del legislatore delegante e del Ministero, coerente con la finalità antiabuso del D.L. 45/2025: richiedere sempre la licenza media serve a garantire che il candidato abbia effettivamente frequentato il primo ciclo di istruzione, prerequisito sostanziale per accedere a quello superiore.
Questa tesi è la più probabile in sede applicativa e la più coerente con il contesto normativo di riferimento, che vede il D.M. 218/2025 come espressione di una volontà riformatrice esplicita volta a rafforzare i requisiti di accesso.
5.2 Interpretazione garantista (letterale e gerarchica)
Secondo questa lettura, la norma dell'art. 193, comma 3 del Testo Unico non essendo stata formalmente abrogata né modificata da alcuna fonte primaria, continua a produrre effetti giuridici. Il candidato che abbia compiuto 23 anni di età potrebbe quindi legittimamente invocarla di fronte al dirigente scolastico che gli negasse l'ammissione all'esame per difetto della licenza media.
In caso di diniego, il candidato avrebbe strumenti di tutela: in primo luogo il ricorso gerarchico al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, e in secondo luogo il ricorso al TAR competente per territorio, chiedendo l'annullamento del provvedimento di esclusione per violazione di legge primaria. Non è da escludere che, in sede giurisdizionale, un TAR potesse accogliere tale impostazione, considerato il chiaro tenore letterale dell'art. 193 del Testo Unico.
6. Implicazioni pratiche per operatori e istituti
Alla luce di questa analisi, si suggeriscono le seguenti indicazioni operative per chi lavora nel settore.
Per i dirigenti scolastici e i coordinatori delle attività educative e didattiche: applicare il D.M. 218/2025 come unico riferimento normativo operativo, richiedendo quindi sempre il diploma di scuola secondaria di primo grado. Nel caso in cui un candidato ultraventitrenne eccepisse il diritto alla dispensa ex art. 193, comma 3 del Testo Unico, è opportuno non respingere l'istanza in modo sommario, ma documentare formalmente il diniego e informare l'interessato delle vie di tutela disponibili, avvisando al contempo l'Ufficio Scolastico Regionale.
Per i consulenti e le scuole paritarie: rappresentare chiaramente ai propri utenti che la norma dei 23 anni, pur non essendo stata formalmente abrogata, è di fatto disapplicata a livello amministrativo dall'anno scolastico 2025/2026. Chi si trovasse in questa situazione e non avesse la licenza media farebbe bene a conseguirla — anche nella medesima sessione d'esame, come analizzato in altra sede — piuttosto che affidarsi a un'interpretazione normativa ancora incerta.
Per i candidati ultraventenni privi di licenza media: la strada più sicura e praticabile è conseguire la licenza media come esaminando privatista (esame di Stato da candidato esterno) nella sessione di giugno, e successivamente presentarsi agli esami di idoneità alle superiori nella sessione di settembre. Questa soluzione è pienamente conforme al quadro normativo vigente e non espone il candidato a rischi di esclusione.
7. Una lacuna normativa che attende chiarimento
L'analisi condotta mette in luce una discrasia normativa che il Ministero dell'Istruzione dovrebbe sanare con un intervento esplicito: o abrogando formalmente la parte dell'art. 193, comma 3 relativa ai 23 anni mediante un decreto legislativo modificativo del Testo Unico, o — al contrario — chiarendo con una circolare applicativa che quella disposizione primaria rimane vigente e va coordinata con il D.M. 218/2025.
Il silenzio normativo genera incertezza negli operatori e potenziali disparità di trattamento fra istituti diversi, il che è esattamente il contrario dell'obiettivo di uniformità che il D.M. 218/2025 si proponeva di raggiungere.
In attesa di tale chiarimento, la posizione prudente per chi opera nel settore resta quella di applicare il decreto ministeriale come disciplina vigente, pur consapevoli che la norma primaria — tecnicamente — non è scomparsa dall'ordinamento.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 — Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (art. 192, art. 193)
- D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con L. 5 giugno 2025, n. 79 (art. 5, comma 3 — modifica dell'art. 192, comma 4 del Testo Unico)
- D.M. 11 novembre 2025, n. 218 — Tempistiche e modalità di svolgimento degli esami di idoneità (in vigore dall'a.s. 2025/2026)
- D.M. 8 febbraio 2021, n. 5 — Esami integrativi ed esami di idoneità (disapplicato dall'a.s. 2025/2026)
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 — Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (artt. 10 e 23)
Link istituzionali
Per contattare l'Ufficio Scolastico Regionale di competenza o per consultare i recapiti ufficiali del Ministero:
- Uffici Scolastici Regionali (USR) — pagina ufficiale del MIM — elenco e portali regionali
- Indirizzi PEC delle Direzioni Regionali e degli Ambiti Territoriali — per inviare istanze formali via posta certificata
Articolo redatto a fini informativi e di approfondimento professionale. Non costituisce parere legale. Per casi specifici si raccomanda di consultare un professionista abilitato o l'Ufficio Scolastico Regionale competente.
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